COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECOROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 30-1-2014 IN MERITO ALLA GARA DUEPIGRECOROMA – REAL BRACCIANO 1910 DEL 25-1-2014 – CAMPIIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ DUEPIGRECOROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 30-1-2014 IN MERITO ALLA GARA DUEPIGRECOROMA - REAL BRACCIANO 1910 DEL 25-1-2014 - CAMPIIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA
Il competente Giudice Sportivo comminava ,con la decisione in epigrafe, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società DUEPIGRECOROMA, l’ammenda di euro 150,00 e la squalifica dei calciatori della stessa società Iorio Carlo fino al 31-1-2015 e Di Molfetta Domenico per 5 gare. Rileva il Giudice di prime cure come la gara in questione sia stata sospesa al 30’ del secondo tempo a seguito delle veementi proteste messe in atto dai calciatori della società ospitante nei confronti del direttore di gara a seguito della concessione di un calcio di rigore all’avversaria. Nella circostante l’Arbitro veniva attorniato da tutti i calciatori della società Duepigrecoroma che lo minacciavano ed offendevano e tra gli altri il calciatore Iorio Carlo gli rivolgeva insulti e poi lo stringeva al volto con la mano provocandogli dolore, mentre il calciatore Di Molfetta gli toglieva di mano il cartellino di notifica lanciandolo in aria. Il Giudice riteneva quindi che la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara fosse giustificata dagli accadimenti descritti e, di conseguenza, applicava alla società ritenuta responsabile della sospensione, la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso la decisione reclama la società Duepigrecoroma che sottolinea come il direttore di gara, al momento della sospensione, non si trovasse già da tempo in condizione di portare avanti la gara e non certo per sua colpa. Infatti circa dieci minuti prima l’Arbitro, sempre a seguito di proteste questa volta messe in atto dai calciatori della società Real Bracciano 1910, aveva deciso di sospendere la gara e peraltro preso da un moto irrefrenabile nervoso si era sfilato la maglia della divisa e l’aveva gettata in terra pronunciando la frase: “in queste condizioni non intendo più arbitrare”. Solo per l’opera di convincimento dei suoi dirigenti e calciatori l’Arbitro era tornato sulle sue decisioni e reindossata la divisa aveva ripreso l’incontro per poi sospenderlo definitivamente a seguito degli episodi descritti in motivazione che, però, non si erano svolti nel modo indicato in quanto il calciatore Iorio non aveva mai stretto la faccia del direttore di gara con la mano destra e vi erano state solo proteste generiche e non particolarmente accalorate, tali cioè da giustificare l’estrema decisione di sospendere l’incontro. Richiedeva quindi la ripetizione della gara ed una congrua riduzione delle sanzioni a carico della società e tesserati.
La Commissione sentiva quindi la reclamante, come da richiesta, che ribadiva le considerazioni e le conclusioni già articolate nel referto. Sentiva quindi il direttore di gara che, di fatto, confermava l’episodio narrato dalla reclamante, che non aveva riportato nel referto non ritenendolo influente sullo svolgimento tecnico e disciplinare dell’incontro, precisando di aver ripreso la gara per il fattivo comportamento dei calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, e di averla poi condotta regolarmente sino alla nuova sospensione. Riferiva altresì di aver dovuto sospendere l’incontro per il comportamento gravemente minaccioso dei calciatori del Duepigrecoroma e soprattutto dello Iorio che gli stringeva le guance con la mano destra a tenaglia, provocandogli momentaneo dolore e del Di Molfetta che gli afferrava il taccuino dalle mani e lo gettava in aria disperdendo sul campo i cartellini. A quel punto, non potendo nemmeno adottare la notifica di provvedimenti disciplinare, aveva deciso di sospendere definitivamente l’incontro, non essendovi più le condizioni per proseguirlo.
Alla luce della ricostruzione operata dal direttore di gara in sede di audizione ritiene la Commissione che le determinazioni del Giudice di prime cure sul risultato della gara siano corrette. Il primo episodio, pur nella colpevole omissione nel rapporto di gara, non ha influito sullo svolgimento della gara in quanto l’Arbitro è subito tornato sulla sua decisione di sospendere la gara e non si è determinata alcuna significativa cesura temporale nell’ncontro, tanto che le squadre non avevano nemmeno accennato a rientrare negli spogliatoi. Del resto, da quanto ha precisato il direttore di gara, non sussistevano le condizioni per la sospensione dell’incontro e quindi la decisione di proseguire la gara, avuta la necessaria assistenza dalle squadre in campo, appare assolutamente corretta. Parimenti corretta è la decisione di sospenderla, a seguito degli incidenti avvenuti al 30’ del secondo tempo, in quanto l’Arbitro è stato attorniato minacciosamente da numerosi calciatori della squadra di casa e nei suoi confronti sono stati messi in atto gesti di violenza consumata, seppur non particolarmente gravi. Appare poi determinante la circostanza che il direttore di gara sia stato privato dello strumento primario per far rispettare le sue decisioni e cioè i cartellini di notifica dei provvedimenti disciplinari, la cui carenza lo ha messo in condizioni di assoluta debolezza e nell’impossibilità di adottare quelle decisioni che, forse, se comunicate, avrebbero fatto sbollire gli animi dei più riottosi e ricondotta la gara nei binari della regolarità. Alla luce di queste considerazioni la decisione di sospendere la gara era l’unica possibile in quelle condizioni. Sul piano disciplinare la sanzione adottata nei confronti del Di Molfetta appare congrua mentre può essere ricondotta in termini più lievi quella dello Iorio alla luce delle precisazione del direttore di gara sull’assenza di conseguenze fisiche, se non un momentaneo e lieve dolore.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione della squalifica del calciatore IORIO Carlo dal 3-1-2005 al 30-6-2014.
Di confermare nel resto la decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita.
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