COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 59SGS DEL 13.3.2014 (Gara: CASTELVERDE – SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO dell’8.3.2014 – Campionato Allievi Provinciali di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2015 A CARICO DEL CALCIATORE RICCARDI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. M. 59SGS DEL 13.3.2014 (Gara: CASTELVERDE – SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO dell’8.3.2014 - Campionato Allievi Provinciali di Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO , nel reclamo, lamenta l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore RICCARDI EMANUELE in prima istanza, riconducendo il gesto del lancio del pallone ad un semplice gesto di stizza senza intenzioni di violenza. Chiede, pertanto, una sostanziale riduzione della sanzione, considerata troppo severa in relazione allo svolgersi dell’episodio. Il referto della gara descrive, invece, che a fine incontro, il RICCARDI, raccolto il pallone, lo lanciava contro l’arbitro, colpendolo ad una gamba e provocandgli lieve dolore e rossore. Stante quanto sopra, le doglianze della ricorrente appaiono inattendibili, per cui il gesto del citato calciatore va sicuramente sanzionato; l’entità della squalifica, peraltro, può essere leggermente ridotta per assimilarla a quello comminate in casi analoghi. Tanto premesso, questo organo di Giustizia Sportivo DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RICCARDI EMANUELE al 31.3.2015, così come anticipato sul C.U. 202 del 28.3.2014. La tassa reclamo va restituita.
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