COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTINI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: PIBE DE ORO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/CDT del 04/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTINI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014
(Gara: PIBE DE ORO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 16.3.2014 - Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ALBERTINI RICCARDO a 5 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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