COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 42 – Reclamo A.S.D. Valletta Lagaccio avverso le squalifiche dei calciatori Mattia Bettinelli fino al 30 giugno 2018 e Yuri Di Via fino al 30 giugno 2016. Gara Via dell’Acciaio – Valletta Lagaccio del 16.3.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 56 del 20.3.2014

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 42 - Reclamo A.S.D. Valletta Lagaccio avverso le squalifiche dei calciatori Mattia Bettinelli fino al 30 giugno 2018 e Yuri Di Via fino al 30 giugno 2016. Gara Via dell'Acciaio - Valletta Lagaccio del 16.3.2014 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 56 del 20.3.2014 L’arbitro della gara Via dell’Acciaio – Valletta Lagaccio disputata il 16 marzo 2014 e valevole per il Campionato di Prima Categoria riferiva, tra l’altro: • di aver espulso al 48’ del S.T., per comportamento scorretto, il calciatore Mattia Bettinelli che alla notifica del provvedimento gli aveva rivolto frase ingiuriosa e minacciosa. A fine gara il calciatore, rientrando sul terreno di gioco, reiterava lo stesso comportamento e tentava di sferrargli un pugno non riuscendovi perché trattenuto dai compagni, quindi lo scaraventava a terra colpendolo con un calcio che gli causava forte dolore; • di essere stato colpito, a gara finita, dal calciatore Yuri Di Via con un calcio al gluteo destro provocandogli un momentaneo dolore e rivolgendogli anche una frase gravemente ingiuriosa. Il giudice sportivo infliggeva ai due le squalifiche in epigrafe riportate. Nel reclamo la società ammette i fatti come riportati nel referto ma ritiene le sanzioni eccessivamente afflittive per cui ne chiede la riduzione invocando l’impulsività dei gesti e l’immediato pentimento dei due calciatori “uomini perfetti nella vita” che praticano lo sport dilettantistico nel vero spirito della parola. Con l’intervento in giudizio, il presidente del sodalizio ha rafforzato quanto già esposto nei motivi del gravame. Ritiene questo giudicante di non dover aggiungere nulla a quanto motivato nella declaratoria del primo giudice circa la gravità dei gesti dei due calciatori ai quali, ai fini della determinazione della pena, si può concedere una riduzione per la sola attenuante delle scarse conseguenze lesive riportate dall’arbitro; devesi però annotare come rimanga inspiegabilmente inapplicato dai giudici sportivi il disposto dell’art. 19 punto 6 del CGS, che consente l’irrogazione della sanzione pecuniaria, nei casi di gravi atti di violenza verso gli ufficiali di gara, anche ai tesserati della sfera dilettantistica. Il che, oltre a costituire un importante deterrente al ripetersi di siffatti comportamenti, inciderebbe negativamente, in caso di mancato pagamento, sull’eventuale richiesta di grazia una volta scontata la metà della pena. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento dell’istanza come sopra proposta dall’A.S.D. Valletta Lagaccio, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Mattia Bettinelli dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2017 e la squalifica del calciatore Yuri Di Via dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2015. Nulla per la tassa reclamo non versata e addebitata in conto.
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