COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 43 – Reclamo U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Ariel Mendoza Sanchez per sei giornate e Michel Orsoni per quattro giornate. Gara Colli di Luni – Don Bosco Spezia Calcio del 15 marzo 2014 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 56 del 20.3.2014 61/49

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10.04.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 43 - Reclamo U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Ariel Mendoza Sanchez per sei giornate e Michel Orsoni per quattro giornate. Gara Colli di Luni - Don Bosco Spezia Calcio del 15 marzo 2014 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 56 del 20.3.2014 61/49 La società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe (seguito gara Colli di Luni – Don Bosco Spezia Calcio del 15.3.2014), con la quale sono state inflitte ai sotto elencati calciatori le seguenti squalifiche: • Ariel Mendoza Sanchez: squalifica per sei gare, con la seguente motivazione: Al termine della gara, si avvicinava all’arbitro per rivolgergli alcune domande e, contestualmente, lo attingeva più volte con una mano sulla spalla destra, senza provocare dolore fisico; contestualmente, unitamente ad altri due tesserati del proprio sodalizio, accerchiava il direttore di gara impedendogli per alcuni minuti l’accesso al proprio spogliatoio. • Michel Orsoni: squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione: Al termine della gara, si avvicinava all’arbitro per rivolgergli alcune domande e, unitamente ad altri due tesserati del proprio sodalizio, lo accerchiava impedendo per alcuni minuti al direttore di gara l’accesso al proprio spogliatoio. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica del Mendoza Sanchez affermando che il calciatore non aveva impedito all’arbitro l’accesso allo spogliatoio, ma gli aveva appoggiato lievemente la mano sulla spalla per chiedere delucidazioni riguardo alcune sue decisioni quando questi si trovava, a fine gara, ancora all’interno del terreno di gioco; quanto al calciatore Michel Orsoni chiede l’affrancamento della sanzione perché, al momento dei fatti, si trovava fuori dal terreno di gioco in quanto sostituito nel corso del secondo tempo. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le proposte eccezioni della reclamante, per quanto riferito al calciatore Mendoza Sanchez, vanno respinte perché, oltre ad essere irrilevanti ai fini della sanzione irrogata, scaturiscono da una cattiva interpretazione della declaratoria del giudice sportivo che ha perfettamente compendiato quanto riferito negli atti ufficiali dai quali si evince chiaramente che i fatti si sono svolti al termine della gara sul terreno di gioco, quando l’arbitro fu circondato dal calciatore e da altri soggetti ritardandone il rientro negli spogliatoi. Infine le doglianze della società in merito alla responsabilità attribuite a Michel Orsoni vanno respinte perché sovrastate dal riconoscimento del calciatore da parte dell’arbitro; del resto è ben noto che un calciatore sostituito non ha l’obbligo, come nel caso d’espulsione, di allontanarsi immediatamente dal terreno di gioco. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ritenute eque e appropriate le sanzioni inflitte in primo grado, delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio e di confermare le squalifiche dei calciatori Ariel Mendoza Sanchez e Michel Orsoni. La tassa non versata e addebitata in conto va incamerata.
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