COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S.D. SAETTE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 09.03.2014 tra S.S.D. Saette / Bienate Magnago C.U. n. 39 della Delegazione di Legnano datato 13.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S.D. SAETTE Camp. 2° Categoria Gir. M Gara del 09.03.2014 tra S.S.D. Saette / Bienate Magnago C.U. n. 39 della Delegazione di Legnano datato 13.03.2014. La società S.S.D. SAETTE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato al giocatore Marco SANTANGELO la squalifica sino al 11.05.2014 per aver tenuto nei confronti del Direttore di Gara un tono intimidatorio offendendolo e minacciandolo, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto il giocatore non avrebbe tenuto alcuna condotta violenta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal referto dell’arbitro – il quale si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge che il giocatore Marco SANTANGELO si rivolgeva al DG con frasi volgari e minacciose in modo reiterato. Per il perpetrare di tale condotta, era inoltre necessaria l’interruzione della partita per qualche minuto. Tale condotta, sebbene censurabile sotto tutti i profili, non configura elementi di violenza. La gravità del suddetto comportamento giustifica una mitigazione della sanzione comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica a carico del giocatore Marco SANTANGELO a 4 (quattro) giornate e dispone l’accredito della tassa se già versata.
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