COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. SUMIRAGO BOYS SOCCER Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 23.02.2014 tra A.C. Sumirago Boys Soccer / A.S.D. Amor Sportiva C.U. n. 38 della Delegazione di Legnano datato 06.03.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.C. SUMIRAGO BOYS SOCCER Camp. 3° Categoria Gir. B
Gara del 23.02.2014 tra A.C. Sumirago Boys Soccer / A.S.D. Amor Sportiva
C.U. n. 38 della Delegazione di Legnano datato 06.03.2014.
La società A.C. SUMIRAGO BOYS SOCCER ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato nei confronti della stessa, la perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di € 250,00 per responsabilità oggettiva della rissa avvenuta nel corso della gara, che vede coinvolti sia i dirigenti in panchina che i giocatori in campo, lamentando che la sanzione irrogata sarebbe ingiusta poiché i responsabili dell’accaduto sarebbero invero alcuni componenti della squadra avversaria, unici espulsi nel corso della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal referto dell’arbitro – il quale si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge con chiarezza che tutte le persone presenti sulla panchina della reclamante, entravano sul terreno di gioco provocando una rissa generale.
Inoltre va precisato che il fatto solo di aver partecipato alla rissa medesima, configura gli estremi di responsabilità e ciò indipendentemente dall’individuazione del soggetto che ha innescato la rissa.
La decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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