COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SOLBIATESE ARNO CALCIO SRL – Camp. Allievi Reg. – Gir. A gara del 09-03-2014 tra Base 96 / Solbiatese Arno C.U. n. 46 del CRL datato 20-03-2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SOLBIATESE ARNO CALCIO SRL - Camp. Allievi Reg. - Gir. A gara del 09-03-2014 tra Base 96 / Solbiatese Arno C.U. n. 46 del CRL datato 20-03-2014. La società SOLBIATESE ARNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MANEGGIA Andrea per tre giornate per atto violento nei confronti di un avversario, nonché il calciatore LA MARCA Daniel per quattro giornate per reiterate proteste e comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: per quanto concerne MANEGGIA Andrea, dal referto arbitrare - che si rammenta essere fonte privilegiata di prova - emerge in effetti un comportamento sicuramente da sanzionare a carico del calciatore che ha posto in essere una condotta violenta, colpendo con un calcio un avversario e provocandogli dolore. Per tale grave comportamento, la squalifica comminata dal G.S. merita di essere confermata. Anche per quanto concerne il calciatore LA MARCA Daniel, capitano della squadra, è emerso un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dell'arbitro. Tenuto conto della gravità del comportamento anche in relazione al ruolo di capitano ricoperto dal LA MARCA, si deve ritenere congrua la squalifica comminata dal G.S. che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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