COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datati 04.03.2014 a carico di

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datati 04.03.2014 a carico di IALENTI Francesco, Presidente della AC VOGHERA Srl, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS e dell’Art. 8, comma 15, CGS in relazione all'Art. 24 ter, comma 15, NOIF in relazione all’Art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alle decisioni del collegio arbitrale presso la LND di cui al CU n. 22 del 10.10.2013 in forza delle quali la AC Voghera Srl era stata condannata a corrispondere ai calciatori, BOZZINI Alessandro, POLLAROLO Lorenzo e LONGO Michele, la somma di Euro 2.000,000, entro il termine di 30 giorni; la società AC VIGHERA Srl per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti di cui sopra. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti non sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 3.04.2014, nonostante fossero stati avvisati regolarmente a mezzo raccomandata inviata presso la sede dalla società deferita AC Voghera Srl, considerato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del sig. IALENTI Francesco a mesi 18 di inibizione da scontarsi nel caso in cui venga nuovamente tesserato per la FIGC e della società AC VOGHERA Srl 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel caso in cui si iscriva nuovamente per la FICG, nonché l’ammenda di Euro 900,00. Osserva Il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, con riferimento al mancato ottemperamento delle decisioni del Collegio Arbitrale presso la LND nel termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione; ciò comporta la violazione dell'Art. 1, comma I, CGS e dell’Art. 8, comma 15, CGS in relazione all'Art. 24 ter, comma 15, NOIF. Si ritiene quindi giusto condannare i deferiti alla sanzioni abitualmente adottate in casi simili a questo Tanto premesso la CDT, Commina a IALENTI Francesco a mesi 18 di inibizione da scontarsi nel caso in cui venga nuovamente tesserato per la FIGC; alla società AC VOGHERA Srl 6 punti di penalizzazione da scontarsi nel caso in cui si iscriva e/o partecipi nuovamente ai campionati della FICG, nonché l’ammenda di Euro 900,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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