COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. PONTIDA CALCIO BRIANTEA – Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 19.03.2014 tra Real Borgogna / Pontida Calcio C.U. n. 36 della Delegazione di Bergamo datato 27.03.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.S.D. PONTIDA CALCIO BRIANTEA - Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 19.03.2014 tra Real Borgogna / Pontida Calcio C.U. n. 36 della Delegazione di Bergamo datato 27.03.2014 La società A.S.D. PONTIDA CALCIO BRIANTEA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore LUCERNINI Christian sino al 27.05.2014 – in quanto dopo essere stato espulso per doppia ammonizione rientrava sul campo e colpiva l’arbitro con un calcio senza provocare particolare dolore, mantenendo nel contempo un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : l’arbitro, nel proprio rapporto, riferisce di aver ricevuto un calcetto che non gli provocava alcun dolore da parte del calciatore LUCERNINI, il quale successivamente, con fare ironico, abbandonava il campo. Alla luce di quanto sopra, pur censurando il comportamento posto in essere dal calciatore, è emerso come quest’ultimo abbia solo leggermente toccato l’arbitro senza provocare alcun dolore. Tenuto altresì conto dei criteri generalmente adottati da questa commissione, si ritiene vi siano gli estremi per una lieve riduzione della sanzione. Tanto premesso e ritenuto Riduce A 6 giornate la squalifica comminata al calciatore LUCERNINI Christian e dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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