COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD. POL. AUSONIA Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 15-03-2014 tra Vibe Bernareggio / Ausonia C.U. n. 29 della Delegazione di Monza datato 20-03-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 10/04/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD. POL. AUSONIA Camp. Juniores Prov. Gir. B
Gara del 15-03-2014 tra Vibe Bernareggio / Ausonia
C.U. n. 29 della Delegazione di Monza datato 20-03-2014
La società AUSONIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore FORNERIS Gabriele sino al 15-06-2014 e il calciatore SHIPSHAJ Denis per tre gare, lamentando che l'arbitro si sia “inventate di sana pianta “ le situazioni che hanno portato alla decisione del G.S., situazioni lontane dalla realtà dei fatti e determinate dalla malafede del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto dell'arbitro costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Le giustificazioni addotte dalla reclamante confliggono con il contenuto del rapporto del Direttore di gara. Il ricorso quindi va rigettato e i provvedimenti adottati dal GS. confermati Tanto premesso e ritenuto
Rigetta
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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