COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEGRANARESE C5 A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEGRANARESE/RIVIERA DELLE PALME DEL 14.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEGRANARESE C5 A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEGRANARESE/RIVIERA DELLE PALME DEL 14.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 141 del 19.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PAPIRI Alessandro, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento appoggiava entrambe le mani all’altezza del petto dell’arbitro senza causare conseguenze, in segno di protesta”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Montegranarese C5 A.S.D. chiedendo, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato, con gesto istantaneo ed istintivo, a richiamare l’attenzione dell’arbitro, che stava per espellerlo, battendogli i polpastrelli delle dita tra la spalla ed il petto. A dire della reclamante, quindi: - il fatto fu di particolare tenuità, caratterizzato da minima intensità del dolo e senza conseguenze per il direttore di gara, come dallo stesso espressamente riconosciuto; - il Papiri, al termine dell’incontro, si prodigò per calmare gli “animi esacerbati dei tifosi”, impedendo loro di venire a contatto con gli avversari e con lo stesso ufficiale di gara; - superato il momento di foga, sinceramente pentito, a fine gara porse le sue scuse all’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il Papiri per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento, questi, gli appoggiò le mani sul petto dandogli una leggera spinta, senza dirgli nulla. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti del procedimento; • ritenuto che il Papiri, essendo stato espulso per doppia ammonizione, merita la sanzione di una giornata di squalifica e che, inoltre, l’aver appoggiato le mani sul petto dell’arbitro, sia pur leggermente e senza conseguenza alcuna, costituisce quantomeno condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, per la quale l’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara; • ritenuto pertanto che la squalifica minima complessiva è di tre giornate effettive; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Montegranarese C5 A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PAPIRI Alessandro a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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