COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS MACERATA/SAN MARCO SERVIGLIANO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 151 del 02/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C.D. VIS MACERATA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIS MACERATA/SAN MARCO SERVIGLIANO DELL’8.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 12.3.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. MORETTI Umberto, Presidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 7 maggio 2014 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’osservatore arbitrale.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.C.D. Vis Macerata deducendo la non perfetta veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico del proprio presidente e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, di “riesaminare” la decisione impugnata alla luce dei fatti effettivamente accaduti.
A dire della reclamante, il Moretti, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara, rientrando al termine dell’incontro negli spogliatoi, vi trovò un signore da lui non conosciuto, che pertanto invitò ad uscire, peraltro con modi corretti sia pure decisi; il ridetto si inalberò e, una volta uscito, si qualificò mostrando i propri documenti e quindi venne autorizzato a rientrare.
Con missiva in data 31 marzo 2014, la reclamante rinunciava alla richiesta audizione.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Moretti Umberto, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la Commissione, accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.C.D. Vis Macerata e, per l’effetto, riduce la sanzione del presidente Moretti Umberto ad un mese di inibizione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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