COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ROCCAFLUVIONE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PRO CALCIO ASCOLI/ROCCAFLUVIONE DEL 22.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 145 del 26.3.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 09/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ROCCAFLUVIONE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PRO CALCIO ASCOLI/ROCCAFLUVIONE DEL 22.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 145 del 26.3.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore POMPEI Gianluigi, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Roccafluvione chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti dell’arbitro, con il quale, nel parapiglia creatosi, venne a contatto a seguito di una spinta ricevuta da tergo, in maniera quindi del tutto involontaria e, comunque, senza provocargli alcuna conseguenza. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del calciatore Pompei vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal ridetto calciatore, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Roccafluvione e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore POMPEI Gianluigi a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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