COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. LIVORNO FERRARIS avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 27/03/14 della Delegazione Distrettuale di Ivrea in riferimento alla gara LIVORNO FERRARIS – BRANDIZZO disputata il 21/03/14 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.S.D. LIVORNO FERRARIS avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 34 del 27/03/14 della Delegazione Distrettuale di Ivrea in riferimento alla gara LIVORNO FERRARIS – BRANDIZZO disputata il 21/03/14 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 28/03/14, la A.S.D. LIVORNO FERRARIS contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 34 del 27/03/14 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, sostenendo che le stesse sono basate su una errata ricostruzione dei fatti riportata nel suo rapporto dal direttore della gara LIVORNO FERRARIS - BRANDIZZO disputata il 21/03/14 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali e chiede che venga revocata la squalifica per tre gare inflitta al proprio giocatore JOUTAN Souhail. Nel suo puntuale e circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al termine della gara, notava che il giocatore JOUTAN Souhail del LIVORNO FERRARIS, perfettamente individuato, aggrediva verbalmente un giocatore avversario. Successivamente, seppur trattenuto, lo stesso riusciva a farlo cadere per terra spintonandolo con calci e pugni, senza comunque recare danni fisici evidenti. Il parapiglia veniva interrotto grazie all’intervento di un signore che riusciva a portare via il giocatore del BRANDIZZO. La società reclamante nega che autore della bravata sia stato il giocatore JOUTAN Souhail, di nazionalità marocchina di carnagione chiara e di corporatura esile e minuta, ma attribuisce ad altro calciatore, NGUESSAN Florent, senegalese alto, robusto e di pelle scura, il comportamento violento descritto dal direttore di gara. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dal direttore di gara, che ha indicato, senza ombra di dubbio, l’autore del gesto violento nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Commissione Disciplinare Territoriale, • ritenuto il comportamento del giocatore indicato dal direttore di gara particolarmente violento e reiterato; • valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. LIVORNO FERRARIS, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore JOUTAN Souhail.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it