COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della società A.S.D. SAN TARCISIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 27.3.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara AUXILIUM CUNEO – SAN TARCISIO disputata in data 22.3.2014, Campionato Giovanissimi Provinciale – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della società A.S.D. SAN TARCISIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 40 del 27.3.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara AUXILIUM CUNEO – SAN TARCISIO disputata in data 22.3.2014, Campionato Giovanissimi Provinciale - Girone A Con ricorso inviato in data 2.4.2014 la A.S.D. SAN TARCISIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la medesima società con l’ammenda per € 100,00 ed il giocatore OLIVERO Brunello con la squalifica fino al 30.6.2014 e chiede la revoca o riduzione di entrambe. La società ricorrente sostiene, quanto all’OLIVERO, che il proprio giocatore già espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, dovendo recuperare la propria maglietta lasciata sulla panchina, ha semplicemente incrociato l’arbitro presso la porticina di accesso al terreno di gioco cedendole il passo senza proferire parola né manifestare alcun risentimento. Quanto al comportamento dei dirigenti, trovandosi in trasferta ed essendosi creato un notevole assembramento di persone a fine gara intorno all’arbitro vi sarebbero state obiettive difficoltà nel gestire la situazione. Il ricorso merita parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire della condotta dell’OLIVERO che, al termine della gara, “sfotteva” reiteratamente l’arbitro ostacolando il suo ingresso negli spogliatoi mettendole ripetutamente le mani addosso, spalleggiato da alcuni compagni di squadra che si associavano nelle proteste. Dal referto arbitrale emerge altresì che nel corso dell’intervallo venivano urlati cori ingiuriosi e di protesta nei confronti del direttore di gara per alcune decisioni contro l’odierna ricorrente assunte nel corso del primo tempo. Così ricostruita, la vicenda appare tuttavia meritevole di trattamento sanzionatorio lievemente più mite in ragione della giovane età del giocatore, del fatto che la condotta descritta appare più arrogante e grossolana che aggressiva e, per quanto riguarda la Società, per le obiettive difficoltà di intervento incontrate al termine della gara giocata in trasferta. Alla luce delle suesposte considerazioni appare equo contenere la squalifica a carico dell’OLIVERO entro il 31.5.2014 e l’ammenda a carico della Società in € 50,00 Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore OLIVERO Brunello determinandone la durata fino al 31.5.2014 e l’ammenda a carico della società A.S.D. SAN TARCISIO determinandone l’ammontare ad € 50,00. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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