• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/11/2013 (prot.n.2602/822
pf1112GR/mg) nei confronti:
dei Presidenti delle rispettive società:
Memmo Gabriele, Marzo Vetrugno Oscar, Carlà Fiorenzo, Loperfido Giuseppe, Presicce Donato,
Gervasi Giuseppe, Alfarano Fulvio, Catamo Lorenzo, Donno Luca, De Vincenti Luigi, Siliberto
Pietro, Marzio Luca Oronzo, per rispondere ciascuno per rispettive condotte, in virtù del rapporto
di immedesimazione organico per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art.1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti
connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012;
e delle società:
A.S.D. Botrugno, A.S.D. Novoli, A.S.D. F.S.D Surbo, A.P.D. Gioventù Campi, A.S.D. La Sirena già
Pro Leverano, U.S. Lorenzo Mariano, A.S.D. Taviano, A.S. Veglie, P.G.S. Don Bosco, Pol. D.Boys
Calcio, A.S.D. Real Paradiso Brindisi, A.S.D. Ostuni 1945 già Montalbano Calcio, per rispondere
ciascuna per le rispettive condotte per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art1 comma 1 del Codice
di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi
all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/11/2013 (prot.n.2602/822
pf1112GR/mg) nei confronti:
dei Presidenti delle rispettive società:
Memmo Gabriele, Marzo Vetrugno Oscar, Carlà Fiorenzo, Loperfido Giuseppe, Presicce Donato,
Gervasi Giuseppe, Alfarano Fulvio, Catamo Lorenzo, Donno Luca, De Vincenti Luigi, Siliberto
Pietro, Marzio Luca Oronzo, per rispondere ciascuno per rispettive condotte, in virtù del rapporto
di immedesimazione organico per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art.1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti
connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012;
e delle società:
A.S.D. Botrugno, A.S.D. Novoli, A.S.D. F.S.D Surbo, A.P.D. Gioventù Campi, A.S.D. La Sirena già
Pro Leverano, U.S. Lorenzo Mariano, A.S.D. Taviano, A.S. Veglie, P.G.S. Don Bosco, Pol. D.Boys
Calcio, A.S.D. Real Paradiso Brindisi, A.S.D. Ostuni 1945 già Montalbano Calcio, per rispondere
ciascuna per le rispettive condotte per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art1 comma 1 del Codice
di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi
all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012.
FATTO
Con nota del 21/1/2012 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, segnalava alla Procura
Federale della FIGC, che le società innanzi menzionate, non avevano presentato in termini, la
necessaria documentazione per la loro iscrizione ai campionati di competenza.
Effettuate le relative indagini e rilevata fondata la segnalazione del Presidente del Comitato
Regionale Puglia, la Procura Federale FIGC, con la nota innanzi indicata del 26/11/2013, deferiva
a questa commissione, gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero delle violazioni loro
contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva, con racc. a.r. del 24/1/2014, la convocazione di tutti gli incolpati innanzi menzionati, per
l’udienza del 24/2/2014 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale.
- Nella non comparsa di tutti i deferiti succitati, dato atto e lettura delle memorie fatte
pervenire dalle soc. ASD Novoli, ASD Surbo, AS Veglie, ASD Paradiso Brindisi, ASD La
Sirena (già Pro Leverano) e PGS Don Bosco;
- dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola all’avv. Nicola
Monaco per la Procura Federale il quale dopo ampia discussione, dopo aver rilevato
quanto riportato nella nota del 9 giugno 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, trasmessa ai
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diversi Comitati Regionali, e dopo aver altresì rilevato che da parte del Comitato Regionale
Puglia non era stato emesso alcun comunicato in ordine alla tipologia delle sanzioni
richieste, così concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità delle deferite e dei
rispettivi presidenti, infliggendo le seguenti sanzioni:
- ASD Botrugno (Pro) ammenda di € 350,00;
- Sig. Memmo Gabriele la inibizione di mesi 3;
- ASD Novoli (Pro) ammenda di € 400,00;
- Sig. Marco Vetrugno la inibizione di mesi 3;
- ASD FSD Surbo (1 cat) ammenda di € 350,00;
- Sig. Carlà Fiorenzo la inibizione di mesi 2;
- APD Gioventù Campi (cat.1) ammenda di € 300,00;
- Sig. Loperfido Giuseppe la inibizione di mesi 2;
- SD La Sirena già Pro Leverano (1cat.) ammenda di € 300,00;
- Sig. Presicce Donato la inibizione di mesi 2;
- U.S. Lorenzo Mariano (1 cat.) ammenda di € 300,00;
- Sig. Gervasi Giuseppe la inibizione di mesi 2;
- ASD Taviano (1 cat.) ammenda di € 300,00;
- Sig. Alfarano Fulvio la inibizione di mesi 2;
- Pol. D. Boys Calcio (1 cat.) ammenda di € 300,00;
- Sig. Devicienti Luigi la inibizione di mesi 2;
- ASD Real Paradiso Brindisi (1 cat.) ammenda di € 150,00;
- Sig. Siliberto Pietro la inibizione di mesi 1;
- ASD Ostuni 1945 già Montalbano Calcio (1 cat.) ammenda di € 250,00;
- Sig. Marzio Luca Oronzo la inibizione di giorni 45;
- AS Veglie (2 cat) ammenda di € 200,00;
- Sig. Catamo Lorenzo la inibizione di mesi 1;
- P.G.S. Don Bosco (2 cat) ammenda di € 200,00;
- Sig. Donno Luca la inibizione di mesi 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta pacificamente provato che le
succitate società deferite (unitamente ai rispettivi loro Presidenti) non hanno presentato, nei termini
ordinatori previsti dalla normativa vigente, la documentazione necessaria per la loro iscrizione ai
rispettivi campionati di competenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.28 Reg. LND e del
C.U. 14/7/2011 n.3 e del C.U. 24/6/2011 n. 76, venendo così meno ai doveri di correttezza e lealtà
sportiva ai sensi dell’art.1 comma 1 CGS.
Va quindi affermata la responsabilità di tutti gli incolpati innanzi indicati per le violazioni loro
contestate e puniti nelle diverse rispettive misure (attesa la diversità delle contestate violazioni)
come da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi le seguenti sanzioni:
- alla soc. ASD Botrugno ammenda di € 100,00;
- al Sig. Memmo Gabriele la inibizione di mesi 2;
- alla soc. ASD Novoli ammenda di € 100,00;
- al Sig. Marco Vetrugno la inibizione di mesi 2;
- alla soc. ASD FSD Surbo ammenda di € 50,00;
- al Sig. Carlà Fiorenzo la inibizione di mesi 1;
- alla soc. APD Gioventù Campi ammenda di € 50,00;
- al Sig. Loperfido Giuseppe la inibizione di mesi 1;
- alla soc. ASD La Sirena già Pro Leverano ammenda di € 50,00;
- al sig. Presicce Donato la inibizione di mesi 1;
Comunicato Ufficiale n. 69 – pag. 42 di 49
- alla soc. U.S. Lorenzo Mariano ammenda di € 50,00;
- al Sig. Gervasi Giuseppe la inibizione di mesi 1;
- alla soc. ASD Taviano ammenda di € 50,00;
- al sig. Alfarano Fulvio la inibizione di mesi 1;
- alla soc. Pol. D. Boys Calcio ammenda di € 50,00;
- al Sig. De Vincenti Luigi la inibizione di mesi 1;
- alla soc. ASD Real Paradiso Brindisi ammenda di € 50,00;
- al Sig. Siliberto Pietro la inibizione di mesi 1;
- alla soc. ASD Ostuni 1945 già Montalbano Calcio ammenda di € 50,00;
- al Sig. Marco Luca Oronzo la inibizione di mesi 1;
- alla soc. AS Veglie ammenda di € 50,00;
- al Sig. Catamo Lorenzo la inibizione di mesi 1;
- alla soc. P.G.S. Don Bosco ammenda di € 50,00;
- al Sig. Donno Luca la inibizione di mesi 1.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 24/2/2014.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/11/2013 (prot.n.2602/822
pf1112GR/mg) nei confronti:
dei Presidenti delle rispettive società:
Memmo Gabriele, Marzo Vetrugno Oscar, Carlà Fiorenzo, Loperfido Giuseppe, Presicce Donato,
Gervasi Giuseppe, Alfarano Fulvio, Catamo Lorenzo, Donno Luca, De Vincenti Luigi, Siliberto
Pietro, Marzio Luca Oronzo, per rispondere ciascuno per rispettive condotte, in virtù del rapporto
di immedesimazione organico per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art.1 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti
connessi all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012;
e delle società:
A.S.D. Botrugno, A.S.D. Novoli, A.S.D. F.S.D Surbo, A.P.D. Gioventù Campi, A.S.D. La Sirena già
Pro Leverano, U.S. Lorenzo Mariano, A.S.D. Taviano, A.S. Veglie, P.G.S. Don Bosco, Pol. D.Boys
Calcio, A.S.D. Real Paradiso Brindisi, A.S.D. Ostuni 1945 già Montalbano Calcio, per rispondere
ciascuna per le rispettive condotte per la violazione del combinato disposto dell’art.28 regolamento
Lega Nazionale Dilettanti, del Comunicato Ufficiale del 14/7/2011 n.3 e del Comunicato Ufficiale
n.76 del 24/6/2011, nonché del dovere di correttezza e lealtà ai sensi dell’art1 comma 1 del Codice
di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto, nel termine ordinatorio, agli adempimenti connessi
all’iscrizione al campionato di competenza 2011/2012."