COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: ASD Cisternino / Taranto F.C. Del 24.11.2013 (Reclamo dell’ASD Cisternino in data 02.12.2013 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la sanzione dell’ammenda di € 500,00, pubblicata sul Comunicato Ufficiale C.R. Puglia – L.N.D. n. 40 del 28.11.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 03.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: ASD Cisternino / Taranto F.C. Del 24.11.2013 (Reclamo dell’ASD Cisternino in data 02.12.2013 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la sanzione dell'ammenda di € 500,00, pubblicata sul Comunicato Ufficiale C.R. Puglia - L.N.D. n. 40 del 28.11.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Accertato in occasione dell’incontro di calcio in epigrafe un soggetto non inserito nella distinta di gara profferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro e, a fine gara, si frapponeva tra lo stesso e la porta di accesso al suo spogliatoio, ritardandone l'ingresso sino all'intervento della Forza Pubblica Sostitutiva; Ritenuto che tale comportamento, seppur censurabile, merita di essere sanzionato con una ammenda più lieve rispetto a quella inflitta dal Giudice di prime cure, affinché la stessa non risulti oltremodo afflittiva; Ritenuto, pertanto, congruo ridurre l'ammenda ad € 200,00. Tutto quanto accertato e ritenuto, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime cure, DELIBERA 1. accogliersi il reclamo per quanto di ragione e, per l’effetto, ridursi ad € 200,00 l'ammenda inflitta all’ASD Cisternino; 2. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'esito del gravame.
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