COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI del 27/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RISO Matteo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 27/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
GARA: U.G. MANDURIA SPORT - A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI del 27/3/2014 (Reclamo
della società A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI, in opposizione al provvedimento disciplinare
adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RISO Matteo di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 27/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
considerato che la sanzione deve essere commisurata alla effettiva reale gravità del fatto
antisportivo;
ritenuto che il calciatore RISO Matteo si è reso responsabile di un comportamento antisportivo e irriguardoso nei confronti dell’arbitro (che ha dichiarato di aver subito una leggera violenza alla nuca con conseguente lieve dolore e momentaneo stordimento);
ritenuto pertanto congruo ridurre la sanzione della squalifica fino al 31/12/2015
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi al 31/12/2015 € 250,00 la squalifica inflitta al calciatore RISO Matteo;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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