COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD 1945 ALGHERO (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 13.03.2014. Gara 1945 Alghero / Fertilia del 01.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD 1945 ALGHERO (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 13.03.2014. Gara 1945 Alghero / Fertilia del 01.03.2014. La Società A.S.D. 1945 Alghero ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 11 aprile 2014 del dirigente Mannu Angelo “perché usava violenza nei confronti dell’arbitro, aprendo con forza lo sportello della vettura ove lo stesso si trovava ed apostrofandolo con frasi ingiuriose”. Dalla lettura degli atti del procedimento si rileva che, il giorno 1° marzo 2014, l’arbitro designato per l’incontro del campionato Juniores Regionali 1945 Alghero/Fertilia, a causa di un disguido amministrativo del Comitato Regionale della F.I.G.C., che erroneamente gli aveva comunicato quale luogo della gara lo stadio Mariotti, nella Via Vittorio Emanuele di Alghero, all’ora stabilita si recava presso questo impianto invece che allo stadio Cataldi nella borgata S. Maria La Palma, ove la squadra del 1945 Alghero gioca normalmente le partite in casa. L’arbitro, constatato che i cancelli dello stadio erano chiusi e che nessun tesserato era presente, rimaneva in attesa sulla pubblica via, fino a che veniva contattato telefonicamente dal suo presidente di sezione, il quale era stato a sua volta contattato dai dirigenti delle due Società, che si trovavano al campo di S.Maria La Palma; poco dopo arrivavano presso il Mariotti i dirigenti della Società Fertilia, che gli consegnavano le distinte già compilate e i documenti, manifestando la propria disponibilità a giocare la partita; poco dopo, mentre l’arbitro si trovava all’interno dell’autovettura, intento ad allontanarsi essendo ormai scaduto il tempo di attesa, giungeva sul posto il presidente del 1945 Alghero signor Mannu Angelo, che si avvicinava al medesimo; da lì nasceva una animata discussione su quanto accaduto. Il direttore di gara riferisce, nel supplemento al rapporto, che il Mannu apriva con forza lo sportello della sua autovettura ed inveiva nei suoi confronti con frasi volgari ed offensive. Il medesimo ha confermato integralmente il rapporto nel corso dell’audizione avanti la Commissione, precisando di non essersi allontanato dallo stadio Mariotti per recarsi allo stadio Cataldi, anche su consiglio del suo presidente di sezione, essendo suo dovere ottemperare a quanto indicato nella designazione inviatagli dal Settore Arbitrale Regionale La Società reclamante chiede di annullare l’inibizione inflitta al suo presidente, per motivi di fatto e diritto. Nella motivazione si nega che il Mannu abbia ingiuriato o usato violenza nei confronti dell’arbitro e nel contempo si sostiene che comunque quanto dichiarato dallo stesso nel rapporto non sia utilizzabile, essendo questo un atto nullo perché compilato da una persona che, essendo rimasta sulla pubblica via, non aveva assunto l’autorità e i poteri arbitrali e disciplinari, che sono conferiti dal momento in cui il direttore di gara giunge nell’area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi e tutti gli impianti e locali connessi. La richiesta è stata reiterata dal rappresentante della Società sentito nel corso dell’audizione avanti la Commissione. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene innanzitutto che non possa essere accolta l’eccezione di nullità del referto arbitrale, sollevata dalla Società reclamante. Infatti la stesura del rapporto di gara è un dovere a cui l’arbitro deve comunque adempiere, prescindendo dal fatto di avere egli assunto o meno i poteri arbitrali e disciplinari, anche quando la partita non è stata svolta per qualsiasi ragione, in modo da permettere agli organi federali di assumere le necessarie decisioni organizzative e disciplinari; ed inoltre è precisato, nel Regolamento del giuoco del calcio, alla voce “Il rapporto di gara”, che l’arbitro è tenuto a menzionare “ogni incidente verificatosi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara”; non poteva quindi il direttore di gara designato per l’incontro esimersi dal riferire un comportamento oltraggioso avvenuto ai suoi danni, anche se fuori dallo stadio, da parte di un tesserato per motivi attinenti all’incarico che gli era stato conferito per la partita in programma quel giorno. Nel merito, la Commissione rileva che il dirigente Mannu ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento oltraggioso e contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità ai quali sono tenuti tutti i tesserati; ciò è esattamente provato da quanto dettagliatamente descritto dal direttore di gara nel suo referto, che, secondo le regole della giustizia sportiva, è considerato fonte di prova privilegiata. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può comunque essere ridotta fino al 20/03/2014. Non può infatti essere ignorato che quanto accaduto non deriva da alcune responsabilità delle due Società che si sono presentate sul campo che era stato designato fin dall’inizio della stagione per le partite in casa della Società 1945 Alghero; se la situazione creatasi fosse stata gestita da tutti con maggiore spirito sportivo, senza irrigidimenti meramente formali, la gara avrebbe potuto svolgersi regolarmente senza spiacevoli accadimenti. La Commissione, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA, di ridurre l’inibizione del dirigente Mannu Angelo fino al 20 marzo 2014 e dispone la restituzione della tassa.
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