COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 del 08.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 218/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. FRANCESCO GENNARO, ANTONIO SCLAFANI, IVAN PIO CURRIERI (calciatori della A.S.D. Kronion Calcio) Sig. ACCURSIO GALENCI (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio) A.S.D. KRONION CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 del 08.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 218/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sigg. FRANCESCO GENNARO, ANTONIO SCLAFANI, IVAN PIO CURRIERI (calciatori della A.S.D. Kronion Calcio) Sig. ACCURSIO GALENCI (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio) A.S.D. KRONION CALCIO Con nota 3555/316 pf 13 14 AA/ac del 16/01/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sopra indicati calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., per avere partecipato a vario titolo ad una gara di campionato regionale allievi del 06/10/2013 nelle file della A.S.D. Kronion Calcio senza averne titolo in quanto ancora non tesserati per detta società. Con la medesima nota è stato deferito per le medesime violazioni il dirigente sig. Accursio Galenci, che ha sottoscritto la distinta della gara in questione (così attestando in modo non veritiero la posizione di regolare tesseramento dei predetti calciatori) ed è stata altresì deferita la società, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. All'udienza dibattimentale le parti deferite comparse personalmente e per delega, hanno chiesto di avvalersi del disposto di cui all’art. 23 C.G.S. Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg. Francesco Gennaro, Antonio Sclafani, Ivan Pio Currieri (calciatori della A.S.D. Kronion Calcio – comparsi per delega conferita dai rispettivi genitori esercenti la patria potestà al sig. Aldo Napoli, vice presidente della società di appartenenza), il Sig. Accursio Galenci (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio – comparso per delega conferita al sig. Aldo Napoli) e la A.S.D. Kronion Calcio, in persona del delegato sig. Aldo Napoli, hanno depositato istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Che tali sanzioni vengono individuate per i suddetti calciatori nella squalifica per una giornata di gara (pena base 2 giornate di gara), per il Sig. Accursio Galenci nella inibizione per un mese (pena base inibizione giorni 45) e per la società deferita nell’ammenda di € 200,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato (pena base € 300,00 di ammenda e punti due di penalizzazione). Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate alla luce della normativa vigente, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: ai Sigg. Francesco Gennaro, Antonio Sclafani, Ivan Pio Currieri (calciatori della A.S.D. Kronion Calcio) la sanzione della squalifica per una giornata di gara; al Sig. Accursio Galenci (Dirigente A.S.D. Kronion Calcio) la sanzione della inibizione per mesi uno; alla A.S.D. Kronion Calcio l’ammenda di € 200,00 nonché la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel prossimo campionato. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e della Società deferiti. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it