COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. CASCINA VALDERA/A.S.D. MALISETI TOBBIANESE DEL 30 MARZO 2014 (sospesa al 21′ del s.t. sul risultato di 0-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. CASCINA VALDERA/A.S.D. MALISETI TOBBIANESE DEL 30 MARZO 2014 (sospesa al 21' del s.t. sul risultato di 0-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 3.4.2014;
-l'Arbitro della gara in epigrafe comunicava con il proprio rapporto che nel corso dell'incontro Cascina Valdera-MalisetiTobbianese (cat. Allievi Regionali),uno spettatore, in prossimita' del terreno di gioco, era deceduto. Nel rapporto sopra citato si evidenziava che l'evento aveva provocato uno scoramento generale di tutti i calciatori delle due squadre e che pertanto non vi erano state più le condizioni per proseguire l'incontro che veniva sospeso.
Tutto cio' premesso osserva il G.S.T. come sia indubitabile che lo stesso svolgersi degli accadimenti, cosi' come puntualmente riportato, integri quella situazione di carattere eccezionale di cui all'art. 17, comma 4 C.G.S.. L'eccezionalita' della situazione - che giustifica la mancata prosecuzione della gara - deve infatti essere apprezzata con riferimento al fatto che il decesso di uno spettatore ai margini del terreno di gioco, provoca nell'ambito di una piccola realta', qual'e' quella di una squadra del settore giovanile, inevitabilmente un turbamento per cui di fronte alla particolare e tragica natura
dell'evento che e' stato all'origine del fatto innanzi descritto, e' opportuno valutare lo stesso non tanto sul piano procedurale e regolamentare, quanto su quello strettamente umano, aspetto caratterizzante tutti i rapporti classificabili nell'ambito dei principi della lealta' sportiva.
Tutto cio' premesso, il G.S.T. delibera di rimettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per la determinazione della data di recupero della gara.
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