COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 46 del 19.03.2014 Reclamo del A.S.D. SPORTING LUCCA avverso la squalifica inflitta all’allenatore Fascetti Mirco fino 30.09.2014 (6 mesi e mezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 46 del 19.03.2014 Reclamo del A.S.D. SPORTING LUCCA avverso la squalifica inflitta all’allenatore Fascetti Mirco fino 30.09.2014 (6 mesi e mezzo) Reclama l’A.S.D. Sporting Lucca avverso la squalifica inflitta all’allenatore Fascetti Mirco, con la seguente motivazione: ‘Allontanato dal terreno di gioco per esservi rientrato senza permesso per protestare nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento lo minacciava. A fine gara avvicinava nuovamente il D.G. per reiterare le proteste e ne veniva a contatto fisico per due volte, in tale occasione teneva anche comportamento offensivo’. La società contesta il provvedimento impugnato, negando che l’allenatore sia entrato in contatto fisico con l’Arbitro. Sostiene inoltre che gli spogliatoi riservati alle squadre sono situati l’uno dirimpetto all’altro, mentre quello dell’Arbitro è situato in mezzo ai due locali ad una distanza minima, tale da consentire una chiara visione da parte di tutti i presenti del rientro dei giocatori, dirigenti e dello stesso arbitro a fine gara. Precisa altresì che il rientro negli spogliatoi da parte delle squadre a fine gara è avvenuto in un clima estremamente disteso, con eccezione dell'episodio di protesta intervenuto nei confronti dell'Arbitro da parte dell'allenatore, in ordine al non negare la responsabilità di quest'ultimo. Evidenzia a sostegno di quanto sopra che il Fascetti a fine gara, alla presenza del fisioterapista, entrava nello spogliatoio dell’Arbitro per chiedere spiegazioni e che tale circostanza, qualora vi fosse stato poco prima un contatto fisico, per ovvi motivi non avrebbe avuto modo di esistere. La società pertanto ribadisce l'inesistenza di qualsiasi contatto avvenuto tra l'allenatore e il Direttore di gara, rilevando la non verità di quanto scritto sul referto e chiedendo l’annullamento della sanzione limitatamente alla parte del referto arbitrale recante il contatto fisico con il D.G. e, in ipotesi subordinata, la riduzione della sanzione inflitta in quanto sproporzionata. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo che nel corso dell’istruttoria non emergano elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, nel caso di specie il ri-esame del provvedimento impugnato da parte della Commissione sarà limitato ai fatti oggetto di contestazione e, in particolare, con riferimento all’esistenza o meno del contatto avvenuto tra l’allenatore e il direttore di gara, tralasciando ogni altra analisi e valutazione dei fatti non espressamente non contestati. L’Arbitro, al quale è stato chiesto di precisare la dinamica dei fatti e di fornire precisazioni in ordine agli aspetti controversi, ha confermato che al termine della gara l’allenatore gli puntava il dito contro, toccandolo due volte al petto, senza procuragli dolore. Le dichiarazioni arbitrali presentano caratteri di puntualità ed univocità idonee fondare la responsabilità del Fascetti in ordine agli addebiti contestati. Tuttavia, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ad avviso della Commissione il contegno dell’allenatore deve essere oggetto di rivalutazione, non integrando il concetto di comportamento violento tale da giustificare una siffatta risposta sanzionatoria. Difatti, è opinione di quest’Organo giudicante che la fattispecie in esame integri gli estremi di una condotta estremamente irriguardosa a danno degli ufficiali di gara, tenuto conto peraltro che dal gesto non n'è derivata alcuna conseguenza fisica, e dovendosi pertanto procedere ad una riforma del provvedimento impugnato nei termini che seguono. P.Q.M. la C.D.T.T.: - accoglie il reclamo proposto dalla società Sporting Lucca e, per l’effetto, riforma il provvedimento impugnato riducendo la squalifica inflitta all’allenatore Mirco Fascetti al 19 giungo 2014. - Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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