COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANO – EUGUBINA CALCIO DISPUTATA A MORANO IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE COCCIA MARCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE, NONCHE’ L’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AC MORANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MORANO – EUGUBINA CALCIO DISPUTATA A MORANO IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE COCCIA MARCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE, NONCHE’ L’AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società AC Morano, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo che la persona estranea entrata nel recinto di gioco è stata immediatamente bloccata da un dirigente dell’AC Morano. L’arbitro ha, altresì, ribadito il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dal calciatore Coccia nei suoi confronti. Considerato il fattivo intervento della società in occasione dell’ingresso in campo della persona non autorizzata, la Commissione ritiene di ridurre ad €. 100,00 l’ammenda inflitta dal G.S.. Si ritiene parimenti equo contenere in cinque giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Coccia Marco. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda alla società reclamante ad €. 100,00 e la squalifica al calciatore Coccia Marco a cinque giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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