COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UPD TUORO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – PANICALE DISPUTATA A TUORO IL 23.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GATTI JACOPO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UPD TUORO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - PANICALE DISPUTATA A TUORO IL 23.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 129 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 26.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE GATTI JACOPO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società UPD Tuoro, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha precisato che il colpo inferto dal calciatore Gatti al portiere avversario è stato assolutamente involontario in un normale contesto di gioco, ascrivibile all’eccesiva foga agonistica del Gatti che con il proprio piede colpiva alla testa il portiere mentre quest’ultimo si gettava a terra per afferrare il pallone. Si ritiene pertanto congruo contenere in due giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico del calciatore Gatti Jacopo. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gatti Jacopo a due giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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