DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°107 del 02/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BOJANO – RECANATESE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°107 del 02/04/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BOJANO - RECANATESE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in ragione del provvedimento di riscossione coattiva emesso dalla LND nei confronti della società BOJANO e della contestuale impossibilità per l'ispettore presente sul terreno di gioco di effettuare l'esazione della somma dovuta;
- considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 6, NOIF il mancato pagamento di somme coattivamente disposto equivale a rinuncia alla disputa della gara;
- rilevato che la Società BOJANO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( C.U. 51, 98 e 103 );
- rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto ex art.53, comma 5 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- visti gli artt. 30, punto 5, Regolamento LND, 17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società BOJANO dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società BOJANO la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.