F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. THERMAL A. CECCATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA THERMAL A. CECCATO M. TEOLO/VIGOREAL C5 DELL’1.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. THERMAL A. CECCATO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO MERITO GARA THERMAL A. CECCATO M. TEOLO/VIGOREAL C5 DELL’1.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35/CDT del 4.12.2013) Con atto dell’11.12.2013, la Società A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 4.12.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dalla predetta Società avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova che aveva irrogato, alla predetta Società, in relazione all’incontro A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo/VIGOREAL CS dell’1.11.2013, la sanzione dell’ammenda di € 55,00, l’inibizione del dirigente accompagnatore, sig. Mancin Kristian, fino all’11.12.2013 e la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara nei confronti del calciatore, sig. Bargellini Daniele. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S. ad inviare copia dei motivi di ricorso alla controparte da identificarsi nella Società Vigoreal CS. A quanto sopra, si aggiunga che, nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la Società A.S.D. Thermal A. Ceccato M. Teolo si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Thermal A. Ceccato di Abano Terme (Padova). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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