F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’ OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGOSESIA/LAVAGNESE DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO DEL BORGOSESIA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’ OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BORGOSESIA/LAVAGNESE DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)
La società Borgosesia Calcio dapprima con telegramma dell’11.1.2014 e, successivamente, con atto del 13.1.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogatale dal Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale con il Com. Uff. n. 72 dell’8.1.2014, ovvero di dover disputare una gara interna a porte chiuse “Per avere propri sostenitori, dal 43° del primo tempo e sino al termine della gara, rivolto reiteratamente espressioni gravemente minatorie, ingiuriose ed irriguardose all’indirizzo degli ufficiali di gara. Gli stessi sostenitori, al termine di entrambe le frazioni di gioco, reiteravano la condotta e colpivano con calci e pugni la rete di recinzione in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi”. Nell’atto di gravame la reclamante, pur non contestando che propri sostenitori avevano vivacemente protestato per una decisione arbitrale ritenuta errata, ha negato che la contestazione si sia mai tradotta in gesti di minaccia o di violenza e che sia stata messa in pericolo l’incolumità di alcuno; né, da ultimo, che si sia reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, all’interno o all’esterno dell’impianto sportivo, per sedare le proteste. Ha chiesto, per tale motivo, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale non hanno partecipato rappresentanti della società. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Borgosesia Calcio di Borgosesia ritiene che lo stesso sia fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. Dall’esame del referto arbitrale (unico atto fidefacente depositato) si apprezza che dal 43° del primo tempo (minuto nel quale la squadra ospite ha realizzato una rete) e fino alla fine della partita, circa ottanta tifosi, divisi in due gruppi disposti lungo le linee laterali avevano insultato la terna arbitrale, senza apparente soluzione di continuità, profferendo altresì generiche espressioni minacciose. Una ventina di sostenitori della società ospitante, poi, al termine di ogni frazione di gara aveva colpito con calci e pugni le barriere di protezione e recinzione in prossimità del tunnel di
accesso al campo. Se indiscussa appare la ricostruzione fattuale riportata in atti (e correttamente menzionata dal Giudice Sportivo), la valutazione circa la sua offensività e lesività operata in prime cure sembra, però, meritevole di ponderata riflessione da parte di questa Corte. Necessario si dimostra lo scrutinio (cfr. Com. Uff. n. 061/CGF 2013/2014) del fatto
materiale, sia alla luce dell’effettiva ricaduta sullo svolgimento della gara e la sua influenza sull’equilibrio psicologico degli atleti (ufficiali di gara compresi) sia con riguardo all’effettiva, intrinseca vis lesiva della condotta. Orbene, con queste premesse metodologiche, l’evento accaduto deve essere apprezzato come manifestazione sicuramente di oltraggiosa e irriguardosa protesta – verso la terna arbitrale - di un significativo numero di sostenitori della squadra reclamante che si è poi tradotto, ad opera di un ristretto numero di tifosi, nella plateale forma di colpire, con calci e pugni, le barriere di protezione. Ovviamente, la complessiva condotta non può andare esente da una severa censura ma, al tempo stesso, non può non porsi in rilievo come la stessa non si sia poi effettivamente tradotta in gesti di concreta minaccia, tali da essere percepiti, dalla terna arbitrale, come un immediato e autentico momento di pericolo. Non risulta, neanche, che essa abbia minimamente inciso sulla regolarità della gara. Nulla di quanto paventato emerge dal referto arbitrale, né diversamente risulta in ordine a effettuati interventi di ordine pubblico ad opera degli appartenenti all’Arma presenti. Così ricondotta nel suo corretto contesto fenomenico, la manifestazione dei tifosi del Borgosesia Calcio appare, a questa Corte, certamente come un’inammissibile, corale, oltraggiosa protesta nei riguardi degli ufficiali di gara, anche verbalmente intensa ma comunque priva, però, di concreti atteggiamenti di minaccia. Non può dirsi, infatti, che l’ingiuriosa contestazione abbia mai conosciuto momenti in cui è sembrata volersi tradurre in qualcosa di più o di peggio, debordando verso l’aggressione fisica. Manca perciò, ad avviso di questa Corte, il requisito della violenza codificato dall’art. 14 C.G.S., che giustificherebbe appieno (e come minimo) la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Cosicché, in conclusione, la prolungata manifestazione di offese verbali, valutata nel suo complesso unita alla mancanza di specifici precedenti a carico della medesima società, appare meritevole di essere congruamente sanzionata, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 C.G.S., con l’irrogazione di un’ammenda di € 2.000,00. In tal senso deve intendersi come parzialmente accolto il ricorso della società Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (VC) con conseguente riforma della decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Borgosesia Calcio A.S.D. di Borgosesia (Vercelli) e annulla la sanzione dell’obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse e determina la sanzione pecuniaria in € 2.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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