F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3 – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HINTERREGGIO CALCIO/NUOVA GIOIESE DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
9. RICORSO DELL’HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3 - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA DI € 1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HINTERREGGIO CALCIO/NUOVA GIOIESE DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)
La Hinterreggio Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 19.12.2013 relativa alla partita tra Hinterreggio Calcio/Nuova Gioiese prevista per il 15.12.2013 con la quale “rilevato che, con nota del 13 dicembre 2013 il Dipartimento interregionale comunicava…la formale rinuncia alla gara…della società Hinterreggio, visti gli artt. 17 del C.G.S. e 53 N.O.I.F. … delibera di infliggere
alla società Hinterreggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia”. L’impugnazione è diretta ad ottenere la riforma della decisione del Giudice Sportivo con la conseguenza di poter giocare la gara Hinterreggio Calcio e Nuova Gioiese in data da stabilire per accordo tra le parti o su decisione del Comitato Interregionale della L.N.D.. A sostegno della stessa la ricorrente ha dedotto che la rinuncia a disputare la gara è stata determinata dall’esistenza di una interdittiva antimafia emanata dal prefetto di Reggio Calabria che ha impedito alla stessa di utilizzare il campo al fine di disputare le partite di campionato. Essa inoltre ha prodotto ordinanza del TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria con cui è stata sospesa l’efficacia dell’atto della Prefettura di Reggio Calabria con la conseguenza che il Comune di Reggio Calabria dovrà provvedere alla restituzione dell’impianto sportivo. Il ricorso è inammissibile in quanto, in violazione di quanto disposto dal C.G.S., il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo non è stato mai notificato alla Nuova Gioiese. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’Hinterreggio Calcio S.r.l. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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