F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. IANNASCOLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. IANNASCOLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)
Il Commissario di Campo designato il 16.2.2014 a visionare la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5 Pescara - Lazio riferiva nel suo rapporto di non aver potuto adempiere al suo incarico perchè un addetto alla sicurezza gli aveva impedito di accedere nei locali spogliatoi asserendo che il Presidente del Pescara, Iannascoli Fabrizio, aveva vietato il suo ingresso nell'impianto sportivo. Per l'accaduto il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con separate decisioni, infliggeva allo Iannascoli, già in precedenza inibito fino al 19.3.2014, un prolungamento della sanzione fino al 30.6.2014 ed alla società l'ammenda di € 3,500,00. Contro siffatta pronuncia ha sporto appello il tesserato perseguito (la società punita) negando sostanzialmente l'esistenza di un divieto assoluto ed evidenziando come il dirigente federale, cui era stato soltanto impedito di entrare negli spogliatoi ''per ragioni di sicurezza'', avrebbe potuto
liberamente fruire degli altri accessi all'impianto; ha chiesto quindi l'annullamento della sanzione o una sua riduzione.
Il reclamo va respinto. Le ragioni addotte a sostegno, infatti, vaghe e contraddittorie, non hanno alcun pregio dal momento che le incombenze affidate al Commissario di Campo, come da lui stesso confermate nel corso di un contatto telefonico e come può evincersi dall'art.68 N.O.I.F., gli consentono un ampio potere di vigilanza e controllo sull'intero andamento della gara e comprendono quindi anche la fase preliminare la quale comporta necessariamente la sua presenza all'interno degli spogliatoi. Il divieto di accesso a detti ambienti che si è preteso di giustificare con un generico riferimento a motivi di sicurezza configura una grave violazione disciplinare che rende condivisibile il provvedimento sanzionatorio assunto in primo grado. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Commissario di Campo, respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Iannascoli Fabrizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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