F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)
Il Commissario di Campo designato il 16.2.2014 a visionare la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5 Pescara - Lazio riferiva nel suo rapporto di non aver potuto adempiere al suo incarico perchè un addetto alla sicurezza gli aveva impedito di accedere nei locali spogliatoi asserendo che il Presidente del Pescara, Iannascoli Fabrizio, aveva vietato il suo ingresso nell'impianto sportivo. Per l'accaduto il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con separate decisioni, infliggeva allo Iannascoli, già in precedenza inibito fino al 19.3.2014, un prolungamento
della sanzione fino al 30.6.2014 ed alla società l'ammenda di € 3,500,00. Contro siffatta pronuncia ha sporto appello il tesserato perseguito (la società punita) negando sostanzialmente l'esistenza di un divieto assoluto ed evidenziando come il dirigente federale, cui era stato soltanto impedito di entrare negli spogliatoi ''per ragioni di sicurezza'', avrebbe potuto liberamente fruire degli altri accessi all'impianto; ha chiesto quindi l'annullamento della sanzione o una sua riduzione. L'appello può essere in parte accolto. Senza voler in alcun modo sminuire la rilevanza disciplinare dell'episodio, questo collegio, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, è dell'avviso che le sanzioni pecuniarie a carico di sodalizi militanti nel circuito dei campionati dilettantistici debbano tener conto della loro limitata disponibilità finanziaria ed essere, anche con riferimento alle valutazioni operate in ambiti economicamente ben più solidi, proporzionalmente ridotte. Per siffatte considerazioni è conseguenziale che l'ammenda di € 3.500,00 irrogata alla reclamante si dimostri particolarmente gravosa per cui si reputa più equo contenerla ad € 2.000,00. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Commissario di Campo, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pescara di Pescara riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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