LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gian Matteo GASPERINI/A.S.D.SULMONA 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORE Gian Matteo GASPERINI/A.S.D.SULMONA 1921
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/02/2014 il sig.Gian Matteo GASPERINI
Si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.5.300,00 richiedeva la condanna
della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.437,27 maturata fino al 17/12/2013 in
quanto poi svincolato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig.Gian Matteo GASPERINI della somma di
€.6.437,27.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa
obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione
giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.