LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LONGOBARDI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 174 del 23.04.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LONGOBARDI/A.S.D.PIERANTONIO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/01/2014 il sig. Giovanni LONGOBARDI si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PIERANTONIO
CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.7.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti
- cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare delta somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.PIERANTONIO CALCIO al pagamento in favore del sig. Giovanni LONGOBARDI della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente
comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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