LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 22 APRILE 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 22 APRILE 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Catania, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus,
Lazio, Milan, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.