COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAINELLA MATTIA FINO AL 31.12.2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. BORRELLO / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 09.03.14, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°47 DEL 13.03.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. BORRELLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAINELLA MATTIA FINO AL 31.12.2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. BORRELLO / CASTELLO 2000, DISPUTATA IL 09.03.14, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N°47 DEL 13.03.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, che in questa sede vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la società A.S.D. Borrello e il calciatore Mainella Mattia hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. in quanto il tesserato, dopo la notifica dell’espulsione per grave fallo di gioco, protestava smodatamente nei confronti dell’arbitro insultandolo, colpendolo più volte con le dita sul petto in modo da provocargli momentaneo dolore ed abbandonando il campo solo su invito del capitano. Hanno dedotto gli appellanti – e ribadito in sede di audizione – l’eccessività della sanzione in quanto il gesto, sebbene pacificamente ammesso, non avrebbe dovuto essere inteso quale gesto di deliberata violenza, bensì come una protesta, seppure irriguardosa, nonché come tentativo di richiamare l’attenzione del direttore di gara. Quest’ultimo, in sede di supplemento di rapporto, pur confermando gli originari riferimenti, ha precisato che, in realtà, il Mainella, dopo l’espulsione, lo avrebbe colpito con l’indice sul petto un paio di volte, protestando ed ingiuriandolo. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta, potendosi qualificare il comportamento del calciatore come un gesto di protesta smodata, piuttosto che di vera e propria violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Mainella Mattia fino al 30.9.2014, disponendo accreditarsi la relativa tassa.
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