COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 650 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014 (Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI
€ 650 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL
DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014
(Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione )
Preliminarmente questa Commissione Disciplinare Territoriale, fa presente che il reclamo, che
verte sulla inibizione a carico del Dirigente RAPONI MARTINA, è da considerarsi inammissibile in
quanto inferiore ad un mese, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S.
Per quanto attiene in reclamo relativo all’ammenda di € 650,00 comminata dal Giudice Sportivo
con il C.U. indicato in oggetto, questa Commissione, dopo aver letto il referto arbitrale ed ascoltata
in sede di audizione la ricorrente, non trova elementi suscettibili ad una riconsiderazione di quanto
deciso dal Giudice Sportivo in prima istanza.
Infatti, dagli atti di gara, che in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante sono da
ritenersi fonte unica e privilegiata di prova, emerge inequivocabilmente che i sostenitori della
Società ANITRELLA, nel corso dell’incontro, rivolgevano all’arbitro di colore, gravi e ripetute offese,
comportanti denigrazione per motivi di razza ed agli assistenti gravi offese e minacce anche al
termine della gara, e che pertanto nulla valgono le motivazioni addotte dalla reclamante.
La sanzione comminata, tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 11 comma 1 del C.G.S., non può
che essere considerata congrua in considerazione delle motivazioni sopraesposte.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa all’inibizione del Dirigente RAPONI
MARTINA.
Di respingere il reclamo nel resto, confermando l’ammenda di € 650 a carico della reclamante, così
come anticipato sul C.U. n. 157 del 6.2.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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