COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 650 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014 (Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 650 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI INIBIZIONE FINO AL 7.2.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE RAPONI MARTINA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 135 DEL 14.1.2014 (Gara: ANITRELLA – NUOVA ITRI del 12.1.2014 – Campionato Promozione ) Preliminarmente questa Commissione Disciplinare Territoriale, fa presente che il reclamo, che verte sulla inibizione a carico del Dirigente RAPONI MARTINA, è da considerarsi inammissibile in quanto inferiore ad un mese, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Per quanto attiene in reclamo relativo all’ammenda di € 650,00 comminata dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in oggetto, questa Commissione, dopo aver letto il referto arbitrale ed ascoltata in sede di audizione la ricorrente, non trova elementi suscettibili ad una riconsiderazione di quanto deciso dal Giudice Sportivo in prima istanza. Infatti, dagli atti di gara, che in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante sono da ritenersi fonte unica e privilegiata di prova, emerge inequivocabilmente che i sostenitori della Società ANITRELLA, nel corso dell’incontro, rivolgevano all’arbitro di colore, gravi e ripetute offese, comportanti denigrazione per motivi di razza ed agli assistenti gravi offese e minacce anche al termine della gara, e che pertanto nulla valgono le motivazioni addotte dalla reclamante. La sanzione comminata, tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 11 comma 1 del C.G.S., non può che essere considerata congrua in considerazione delle motivazioni sopraesposte. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa all’inibizione del Dirigente RAPONI MARTINA. Di respingere il reclamo nel resto, confermando l’ammenda di € 650 a carico della reclamante, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 6.2.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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