COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 SGS DEL 13.3.2014 (Gara: LA SABINA – CIRCOLO GUARDIA DI FINANZA dell’ 8.3.2014 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEGRI GUGLIELMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 SGS DEL 13.3.2014 (Gara: LA SABINA – CIRCOLO GUARDIA DI FINANZA dell’ 8.3.2014 - Campionato Allievi Regionali Fascia B) La Società LA SABINA ricorre avverso la squalifica di 3 gare inflitta al proprio calciatore NEGRI GUGLIELMO, sostenendo che l’episodio di cui viene addebitato, è stato causato, in conseguenza di una rissa creatasi in campo e che il NEGRI, in qualità di capitano, nel tentativo di riportare la calma, raggiungeva con un pugno un avversario. Chiede, per tale motivo la ricorrente, una lieve riduzione della pena inflitta al calciatore NEGRI GUGLIELMO. Questa Commissione, in effetti, esaminando la dinamica dei fatti accaduti in campo e tenuto contro di alcune argomentazioni poste in essere dalla Società LA SABINA, è dell’avviso che la sanzione stessa a carico del NEGRI, possa essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore NEGRI GUGLIELMO a 2 gare, così come anticipato sul C.U. n. 208 del 4.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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