COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 13.3.2014 (Gara: LA STORTA CALCIO – VIC FORMELLO del 1°.2.2014 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIC FORMELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 13.3.2014 (Gara: LA STORTA CALCIO – VIC FORMELLO del 1°.2.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: la Società A.S.D. Vic Formello , con proprio reclamo chiedeva l’applicazione a suo favore dell’art.17 comma 5 del c.g.s.”con la vittoria a tavolino” , per il fatto che il calciatore Gulino Luca , della Società La Storta , in distinta con il n. 15, svolgeva inizialmente funzioni di assistente arbitrale di parte , e poi al 38’ del secondo tempo, prendeva parte al gioco in sostituzione di un suo compagno di squadra. La ricorrente, evidenziando che il giocatore Gulino, era privo di titolo, per gli effetti della Regola 6 del Regolamento Gioco Calcio, e considerato pure il disposto di cui all’art. 17, comma 6 sub b) ,del C.G.S. (che rinvia al comma 5, per tali fattispecie e violazioni), chiedeva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, ai danni della Società La Storta. Il reclamo non può essere accolto . Sussistono infatti, le violazioni sulle disposizioni della citata Reg.6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, per le incompatibilità evidenti delle due funzioni svolte dal giocatore di cui trattasi, come quelle relative dell’art. 17 comma 6 del C.G.S., il quale stabilisce, ( per le infrazioni commesse sull'utilizzo degli assistenti di parte), che le stesse non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, ma soltanto le sanzioni come stabilite dal Giudice Sportivo di primo grado , al C.U. indicato in premessa. Nello specifico in merito alla richiesta della Società istante della perdita della gara per 0-3 nei confronti della Società La Storta, si ritiene che tale punizione sportiva di cui all'art.17 comma 5 del C.G.S., debba essere invece comminata nei confronti delle Società che abbiano utilizzato, come assistenti di parte, soggetti squalificati o dirigenti inibiti. Tanto premesso; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 208 del 4.4.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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