COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAFFI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: VELKA TARQUINIA – LATERA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAFFI LUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: VELKA TARQUINIA – LATERA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria) La Società LATERA assume che il comportamento del calciatore TAFFI LUIGI, venuto a contatto fortuitamente con un avversario, provocandogli una leggera escoriazione al naso e che, successivamente, il predetto avversario gettatosi a terra accusando dolore, abbia provocato l’intervento dell’arbitro, il quale espelleva il TAFFI stesso. La reclamante, sostenendo quindi la casualità dell’episodio, chiede un ridimensionamento della squalifica inflitta al citato calciatore. Dalla lettura del referto arbitrale emerge ben altra dinamica dell’accaduto: il TAFFI, a gioco fermo, colpiva con una testata un avversario, causandogli fuoriuscita di sangue dal naso. Da quanto premesso, si rileva l’inconsistenza delle lamentele della ricorrente e, stante l’adeguatezza della sanzione, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 218 dell’11.4.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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