COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: SAN LORENZO NUOVO – FELGAS FABRICA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLA LUCA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL
27.3.2014
(Gara: SAN LORENZO NUOVO – FELGAS FABRICA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria)
La Società SAN LORENZO NUOVO , contestando la decisione di prima istanza, sostiene che il
calciatore MECHELLA LUCA non abbia spinto volontariamente l’arbitro ma che l’episodio sia stato
la conseguenza casuale di una caotica protesta da parte di altri giocatori, tra i quali si trovava il
MECHELLA stesso.
Dalla lettura degli atti ufficiali, si riscontra invece che il citato calciatore, spingeva l’arbitro due volte
senza conseguenza alcuna.
Da quanto descritto, appare chiaro nel gesto del MECHELLA, un intento di protesta senza alcun
connotato di violenza, per cui la squalifica può essere lievemente ridimensionata.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore MECHELLA LUCA a 4 gare effettive,
così come anticipato sul C.U. n. 218 dell’11.4.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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