COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ARCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE LA MENDOLA DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56C5 DEL 13.3.2014 (Gara: HISTORY ROMA 3Z 1983 – NUOVA ARCA dell’11.3.2014 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ARCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL CALCIATORE LA MENDOLA DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56C5 DEL 13.3.2014 (Gara: HISTORY ROMA 3Z 1983 – NUOVA ARCA dell’11.3.2014 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante, osserva: la reclamante lamenta la eccessività della sanzione dal momento che il gesto compiuto dal calciatore LA MENDOLA DANILO voleva soltanto esprimere una forma di protesta, se pur veemente, ma senza alcun intento di violenza nei confronti dell’arbitro. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata, rispetto all’entità dei fatti. Ribadita la gravità e l’intollerabilità del comportamento posto in essere dal giocatore LA MENDOLA il quale, dopo essere stato ammonito, colpiva con violenza la mano dell’arbitro, provocandogli un forte dolore e facendogli cadere in terra il cartellino, e successivamente, dopo l’espulsione, insultava ripetutamente il Direttore di gara e tentava inoltre di colpirlo, senza riuscirvi per il pronto intervento di un Dirigente, che bloccava il giocatore a viva forza. Questa Commissione, per quanto concerne il provvedimento di squalifica, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, al fine di graduare e rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore LA MENDOLA DANILO al 31.3.2015, così come anticipato sul C.U. n. 218 dell’11.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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