COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 43 DEL 13.3.2014 (Gara: TORRICE CALCIO – ATLETICO FIUGGI del 9.3.2014 – Campionato Allievi Provinciali Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 43 DEL 13.3.2014 (Gara: TORRICE CALCIO – ATLETICO FIUGGI del 9.3.2014 – Campionato Allievi Provinciali Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la reclamante riconosce che il calciatore FABRIZI ALESSIO abbia rivolto espressioni offensive all’arbitro, ma esclude, nella maniera più assolta, che vi sia stato alcun contatto fisico tra i due. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata, rispetto all’entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che al 27mo del primo tempo, a seguito di un normale contrasto di gioco, il calciatore FABRIZI ALESSIO era caduto a terra, ma poiché lo stesso non aveva subito alcun fallo dall’avversario, egli aveva fatto proseguire il gioco; dopo alcuni secondi, avendo notato che il giocatore si trovava ancora a terra, aveva interrotto il gioco per controllare le sue condizioni. Dopo aver chiesto al FABIANI se avesse bisogno di cure, e avendo ricevuto da questi risposta negativa, l’arbitro lo aveva peranto invitato a rialzarsi, onde poter riprendere il gioco. A quel punto il giocatore, dopo essersi alzato da terra, lo aveva colpito con una violenta gomitata al costato sinistro, provocandogli forte dolore e facendolo rimanere senza fiato per qualche secondo. Dopo che l’arbitro, per notificargli l’espulsione, aveva estratto il taccuino, ove era custodito il cartellino rosso, il FABRIZI aveva colpito il taccuino stesso con un forte pugno, spezzandolo in due. Il direttore di gara ha inoltre precisato che, prima di tale gesto, il giocatore lo aveva spinto con forza sul petto, facendolo indietreggiare di circa 3 passi. Dopo essere stato allontanato dai compagni, il giocatore lo aveva nuovamente insultato. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza dei ripetuti gesti di violenza compiuti dal giocatore nei confronti del Direttore di gara. Ribadita la gravità e l’intollerabilità di tale comportamento, questa Commissione, per quanto concerne la sanzione, ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la stessa, sia in considerazione del fatto che dai gesti compiuti dal giocatore non sono derivate conseguenze fisiche per l’arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore FABRIZI ALESSIO fino al 31.3.2017, così come anticipato sul C.U. n. 218 dell’11.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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