COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio NIANG MAR Camp. Promozione Gir. C Gara del 16.03.2014 tra Olympic Retica / Calolziocorte C.U. n. 46 del CRL datato 20.03.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio NIANG MAR Camp. Promozione Gir. C Gara del 16.03.2014 tra Olympic Retica / Calolziocorte C.U. n. 46 del CRL datato 20.03.2014. Il sig. NIANG Mar ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminatagli dal GS per quattro gare, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non aveva sputato al volto di un giocatore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentito il procuratore del reclamante, sentito il direttore di gara osserva : il direttore di gara sentito a chiarimenti da questa commissione ha precisato di aver visto effettivamente il calciatore, NIANG Mar, colpire al volto un giocatore della squadra avversaria con uno sputo. La gravità del gesto giustifica la squalifica comminata dal calciatore che merita di essere confermata. Tanto premesso RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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