COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. TALSANO – A.S.D. PRO PATRIA del 30/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. PRO PATRIA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatore PALERMO Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. TALSANO - A.S.D. PRO PATRIA del 30/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. PRO PATRIA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatore PALERMO Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; considerata la gravità dei fatti occorsi e relativi al comportamento violento e antisportivo nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore PALERMO Samuele la cui squalifica fino al 3/4/2015 inflitta dal Primo Giudice va condivisa e confermata; considerato che il lancio delle pietre in campo (una delle quali ha colpito il direttore di gara) e il danneggiamento con calci e pugni alla porta di ingresso allo spogliatoio dell’arbitro da parte di calciatori della società reclamante appaiono adeguatamente puniti dal Primo Giudice con l’ammenda di € 800,00 il cui provvedimento va condiviso e confermato P.Q.M. DELIBERA - Respingersi in toto il reclamo proposto dalla società A.S.D. PRO PATRIA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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