COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL GIOIA CALCIO – A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 29/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL GIOIA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. REAL GIOIA CALCIO - A.S.D. SPORTING ALTAMURA del 29/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL GIOIA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che in data 2/4/2014 è pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale un reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL GIOIA CALCIO che fa seguito ad un preannuncio di reclamo inoltrato a mezzo telegramma in data 30/3/2014 al Giudice Sportivo; rilevato che tale reclamo così come preannunciato avrebbe dovuto essere inviato al Giudice Sportivo nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013 pag. 2/3 e quindi erroneamente inviato a questa Commissione Disciplinare Territoriale che, in definitiva, non può esaminare reclami avverso provvedimenti non adottati dal Primo Giudice; ritenuto altresì che con Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 il Primo Giudice, dopo aver preso atto del preannuncio del 30/3/2014 e aver sospeso ogni decisione in merito in attesa del reclamo, con il medesimo Comunicato Ufficiale ha dato atto della carenza di alcun reclamo nei termini abbreviati previsti dal più volte richiamato Comunicato Ufficiale n. 44 del 19/12/2013 per cui ha correttamente confermato il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 a favore della società A.S.D. SPORTING ALTAMURA; ritenuto pertanto che, per le ragioni innanzi esposte, va dichiarato inammissibile il reclamo pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale dalla società A.S.D. REAL GIOIA CALCIO con nota del 2/4/2014 P.Q.M. DELIBERA - Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL GIOIA CALCIO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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