COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – A.S.D. MARIANO CARONE ORIA del 23/3/2014 (Reclamo del Sig. MANOGRASSI Angelo, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica fino al 28/3/2017 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27/3/2014 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE GARA: POL. D. CALCIO SOLETO - A.S.D. MARIANO CARONE ORIA del 23/3/2014 (Reclamo del Sig. MANOGRASSI Angelo, in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica fino al 28/3/2017 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27/3/2014 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il ricorrente calciatore assistito dall’Avv. Giampiero ORSINO; esaminato altresì il reclamo proposto da parte della società A.S.D. MARIANO CARONE ORIA avverso il medesimo provvedimento adottato dal Giudice Sportivo; ritenuta la evidente connessione oggettiva dei due reclami che vanno riuniti; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che può accedersi solo ad un parziale accoglimento di entrambi i reclami per cui, attesi gli atti di violenza e di antisportività nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore reclamante più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 28/3/2016 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 28/3/2016 la squalifica inflitta al calciatore MANOGRASSI Angelo della società A.S.D. MARIANO CARONE ORIA; - Restituirsi la tassa di € 65,00 versata con bonifico; - non addebitarsi la tassa alla società A.S.D. MARIANO CARONE ORIA stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it