COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD VECCHIO BORGO SANT’ELIA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 03.04.2014. Gara Vecchio Borgo S.Elia / Johannes del 30.03.2014.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD VECCHIO BORGO SANT’ELIA (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 03.04.2014.
Gara Vecchio Borgo S.Elia / Johannes del 30.03.2014.
La Società Vecchio Borgo Sant’Elia ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti delibere pronunciate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe:
- squalifica per tre giornate a carico del calciatore Murgia Wladimiro perché “ a fine gara rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara e all’allenatore della squadra avversaria mentre lo stesso era a terra a causa di un violento colpo subito”;
- squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Murgia Davide perché “espulso per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose ad un avversario dopo aver subito un fallo, in prossimità degli spogliatoi colpiva violentemente l’allenatore della squadra avversaria che era costretto a recarsi al pronto soccorso”;
- ammenda di Euro 120,00 a carico della Società perché “alcuni sostenitori lanciavano cinque petardi in campo costringendo l’arbitro a sospendere la gara per un minuto; durante tutta la gara alcune persone non autorizzate sostavano nei pressi degli spogliatoi”.
La Società reclamante chiede una riduzione delle squalifiche irrogate ai suoi tesserati e la cancellazione o la riduzione dell’ammenda.
Nella motivazione del reclamo si afferma che Murgia Vladimiro sarebbe in realtà intervenuto per placare gli animi allo scopo di evitare che degenerasse la situazione di tensione che si era creata in campo in conseguenza della caduta a terra dell’allenatore della squadra avversaria; quanto alla condotta di Murgia Davide, si afferma che l’ingiuria rivolta all’avversario che lo aveva colpito sarebbe stata pronunciata istintivamente in conseguenza del dolore sofferto ed inoltre che l’allenatore della squadra avversaria non avrebbe subito alcun danno fisico.
Il reclamo riguardante l’ammenda è motivato sul fatto che l’unica persona non autorizzata a sostare in campo era il custode dello stesso e che comunque l’arbitro non si era preoccupato di allontanarlo; in relazione ai petardi la Società reclamante afferma che, subito dopo gli scoppi, i suoi dirigenti si adoperavano immediatamente per invitare i tifosi ad interrompere il deprecabile comportamento.
La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene che le sanzioni inferte dal Giudice Sportivo siano eccessive rispetto al reale accadimento dei fatti e che pertanto esse debbano essere adeguatamente ridotte.
La Commissione, pertanto DELIBERA
- di ridurre la squalifica del calciatore Murgia Vladimiro da tre a due gare;
- di ridurre la squalifica del calciatore Murgia Davide da cinque a tre gare;
- di ridurre l’ammenda inflitta alla Società da Euro 120,00 a Euro 70,00.
Dispone la restituzione della tassa.
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