COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD CITTA’ DI ITTIRI (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 03.04.2014. Gara Città Di Ittiri / Monserrato SS del 30.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD CITTA’ DI ITTIRI (Campionato Allievi Regionali) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 03.04.2014. Gara Città Di Ittiri / Monserrato SS del 30.03.2014. Con reclamo tempestivamente proposto la società Città di Ittiri chiede la riforma della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 43 del 03.04.2014, con la quale il giocatore Sotgia Alessandro è stato squalificato per tre gare perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara”. La società reclamante chiede la riforma della decisione impugnata e la riduzione della squalifica del giocatore Sotgia Alessandro, sostenendo che quest’ultimo ha protestato in modo effettivamente vivace, proferendo anche “qualche parola di troppo”, ma che le frasi pronunciate dal giocatore sono state “più di rammarico che ingiuriose”, e che lo stesso giocatore sarebbe persona di indole tranquilla. La Commissione Disciplinare – vista la documentazione agli atti, e in particolare il rapporto dell’arbitro, circostanziato e preciso, che riporta tutte le frasi proferite dal giocatore, piuttosto colorite, pronunciate sia alla notifica della doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco, sia dalla tribuna dopo avere abbandonato il campo – ricorda che, ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed osserva che, ai sensi dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, ai calciatori responsabili di condotta ingiuriosa e/o irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara è inflitta, salve l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate, e che nella vicenda in questione il giocatore Sotgia Alessandro ha proferito all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose in più occasioni, che costituisce aggravante, cosicchè la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta al giocatore appare equamente rapportata ai fatti in esame. La Commissione, pertanto, conferma la decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente respinge il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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