• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 192/A
A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig.
Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig.D’Angelo Giuseppe, squalifica fino al
23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino
al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per
cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo – Gara 3^ categoria
Prater/Città di Partanna del 23/03/2014 – C.U. n° 43 del 28/03/2014 della Delegazione
Provinciale di Trapani
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 192/A
A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig.
Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig.D’Angelo Giuseppe, squalifica fino al
23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino
al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per
cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo - Gara 3^ categoria
Prater/Città di Partanna del 23/03/2014 - C.U. n° 43 del 28/03/2014 della Delegazione
Provinciale di Trapani
Con il proposto reclamo la società Città di Partanna contesta la decisione impugnata
sostenendo, in buona sintesi, l’irragionevolezza delle sanzioni adottate dal giudice di prime
cure in relazione al reale accadimento dei fatti.
Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della società che ne
ha fatto espressa richiesta.
La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che il reclamo de quo è
inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di cui al comma 4 dell’art. 46 del
C.G.S.
Infatti le sanzioni oggi impugnate sono state pubblicate sul C.U. n.43 della Delegazione
Provinciale di Trapani in data 28/03/2014, con la conseguenza che i motivi del reclamo
dovevano essere inviati a questa Commissione entro il giorno 4 aprile 2014 mentre gli
stessi risultano essere stati inviati in data 5 aprile 2014, come comprovato dalla
stampigliatura apposta dall’ufficio postale sulla busta contenente il reclamo de quo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il presente gravame.
Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 192/A
A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig.
Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig.D’Angelo Giuseppe, squalifica fino al
23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino
al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per
cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo – Gara 3^ categoria
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