COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 193/A A.S.D. POL. REAL CEFALU’ (PA), avverso inibizione Presidente sig. Giuseppe Garbo fino al 31/03/2015 e squalifica calciatori Fuschi Giovanni Mario fino al 31/12/2014, Allegra Fabrizio per 7 gare e Barranco Gianluca per 5 gare – Gara Calcio a 5 serie C2 United Capaci/Real Cefalù del 30/03/2014 – C.U. N° 453 C5 72 del 02/04/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 193/A
A.S.D. POL. REAL CEFALU' (PA), avverso inibizione Presidente sig. Giuseppe Garbo
fino al 31/03/2015 e squalifica calciatori Fuschi Giovanni Mario fino al 31/12/2014, Allegra
Fabrizio per 7 gare e Barranco Gianluca per 5 gare - Gara Calcio a 5 serie C2 United
Capaci/Real Cefalù del 30/03/2014 - C.U. N° 453 C5 72 del 02/04/2014
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Real Cefalù, in persona del Vice
Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, chiedendone
la revoca ovvero la riduzione in termini più equi, sottolineando, qui in sintesi, che
comunque non si è verificato alcun atto di violenza.
Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal legale della Società appellante.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Il rapporto dell'arbitro e i relativi supplementi, come è noto, costituiscono piena prova circa
il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35
n° 1 comma 1.1 C.G.S.
In tali documenti ufficiali è dato leggere che all'atto dell'espulsione di un compagno di
squadra il calciatore sig. Fuschi tentava di strappare il cartellino rosso all'arbitro,
spintonandolo e minacciandolo. Successivamente (vedi supplemento) lo stesso si rendeva
responsabile di un nuovo tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara e per
placare la sua ira intervenivano alcuni compagni di squadra che giungevano a
scaraventarlo a terra pur di fermarlo. Fuori dal terreno di gioco il sig. Fuschi seguitava ad
invadere il campo e minacciava ripetutamente il direttore di gara.
Per quanto riguarda il calciatore sig. Allegra (già ammonito), l'arbitro descrive che lo
stesso insultava platealmente un avversario intento a battere una rimessa laterale. Alla
notifica dell'espulsione il calciatore predetto tentava di colpire l'arbitro non riuscendovi per
l'intervento di compagni e dirigenti, seguitando tuttavia nelle minacce e negli insulti
all'indirizzo dello stesso.
Negli atti ufficiali di gara si legge inoltre che il calciatore sig. Barranco, capitano della
squadra Real Cefalù, si rifiutava a fine gara di effettuare il c.d. “terzo tempo”, insultando e
minacciando l'arbitro.
Quanto alla posizione del Presidente sig. Giuseppe Garbo può osservarsi che lo stesso,
come riferisce ancora l'arbitro, veniva allontanato dal terreno di gioco perchè tentava di
colpire il direttore di gara e riusciva ad attingerlo con uno sputo sulla maglia, prima di
essere allontanato a forza da tre calciatori ospiti. Anche in questo caso seguitavano insulti
e minacce che il sig. Garbo reiterava a fine gara, fin quando l'arbitro, scortato da sei
persone, riusciva a raggiungere la propria autovettura e quindi ad allontanarsi.
Da tutto quanto sopra sovviene che le sanzioni applicate possono trovare riduzione come
in dispositivo soltanto per ciò che concerne la posizione dei calciatori sigg. Fabrizio Allegra
e Gianluca Barranco, autori di contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un
avversario e del direttore di gara (l'Allegra) e nei confronti del solo direttore di gara (il
Barranco - capitano), sia pure con reiterazione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in sei gare la squalifica a
carico del calciatore sig. Fabrizio Allegra e in tre gare la squalifica a carico del calciatore
sig. Gianluca Barranco, confermando nel resto l'impugnato provvedimento..
Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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